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Contributo a fondo perduto perequativo: proroga al 30 settembre

DATA
07.09.2021
La dichiarazione dei redditi va inoltrata entro la fine di settembre e non più entro il 10 settembre

CNA accoglie con favore la proroga al 30 settembre del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti che intendono avvalersi del contributo a fondo perduto perequativo previsto nel decreto Sostegni Bis. Il differimento dei termini per le dichiarazioni dei redditi era stato sollecitato dalla CNA per consentire a una più ampia platea di imprese di poter beneficiare dell’opzione degli indennizzi a fondo perduto perequativo.

 

Con Comunicato stampa ad oggetto "Contributo a fondo perduto perequativo: più tempo per la presentazione del modello Redditi"  il MEF Ministero delle Finanze informa che è differito dal 10 al 30 settembre il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto “perequativo".

 

⇒ DI COSA SI TRATTA

Il Decreto Sostegni Bis prevede il riconoscimento di un contributo a sostegno degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" a condizione che il risultato economico 2020 sia inferiore a quello del 2019.

 

Il beneficio è attribuito a seguito della presentazione di una specifica istanza nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma.

 

Tra le condizioni poste per la presentazione dell'istanza è previsto l’invio entro il 30 settembre della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2020.

 

⇒ A CHI SPETTA

Il contributo perequativo previsto dal Decreto Sostegni bis è rivolto a tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA che rispettano i seguenti requisiti:

 

− P. IVA attiva al 26/5/2021;

− non essere enti pubblici (art. 74 del Tuir) o soggetti di cui all’art. 162- bis del Tuir;

− essere titolari di reddito agrario o soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10M di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (per i solari 2019)

− aver un peggioramento del risultato economico d'esercizio (ossia minore utile o la maggiore perdita) relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

⇒ NATURA DEL CONTRIBUTO

In via generale la norma stabilisce che il contributo:

− non può eccedere la soglia dei 150 mila euro;

− non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del Tuir;

− è riconosciuto in forma di credito d’imposta e può essere utilizzato in compensazione con modello F24 (non operano i limiti art. 31 DL 78/2010 e art. 1, c. 53, L. 244/2007).

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI I CLIENTI DI CNA SERVIZI POSSONO RIVOLGERSI AI PROPRI REFERENTI FISCALI.