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🧱Patente a punti in edilizia: tutto quello che c'è da sapere
âś… CAMPO DI APPLICAZIONE
Dal 1° ottobre possesso della patente per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, di cui all’art. 89, comma 1, lett. a) del dlgs 81/2008 (“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X).
Esclusione patente per imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III e per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato diverso dall’Italia dovranno essere in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese d’origine e, nel caso di Stato terzo, riconosciuto secondo la legge italiana. Su questo aspetto occorrerà chiarire quali siano i “documenti equivalenti” di cui devono essere in possesso le imprese o i lavoratori autonomi “non italiani”.
âś… REQUISITI PER RILASCIO DELLA PATENTE
Rilasciata da Ispettorato Nazionale del lavoro IN FORMATO DIGITALE subordinato al possesso (autocertificato) di una serie di requisiti:
âś“ iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
âś“ adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
âś“ possesso del documento unico di regolaritĂ contributiva (DURC) in corso di validitĂ ;
âś“ possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
âś“ possesso del documento unico di regolaritĂ fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
âś“ avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
âś… PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RILASCIO
La richiesta per il rilascio si effettuerà tramite un’apposita sezione nel portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La richiesta potrà essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di soggetto munito di delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della l. n. 12/79 (comprese le associazioni di categoria).
Il possesso dei requisiti potrĂ essere autocertificato secondo le modalitĂ previste dal DPR 28 dicembre 2000, n.445.
Nelle more del rilascio sarà comunque consentito lo svolgimento delle attività , salva diversa comunicazione notificata dall’INL.
âś… REVOCA DELLA PATENTE
La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede successiva al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.
Decorsi 12 MESI dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può chiedere il rilascio di una nuova patente.
âś… CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE
Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso.
Le informazioni contenute nel portale comprendono:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente
- data di rilascio e numero della patente
- punteggio attribuito al momento del rilascio
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale
- eventuali provvedimenti di sospensione
- eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti
Chi può accedere alle informazioni:
Possono accedere alle informazioni, secondo modalitĂ indicate da INL e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati:
• i soggetti titolari di un interesse qualificato, inclusi i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni,
• i RLS e RLST,
• gli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio Nazionale,
• i responsabili dei lavori,
• i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
CIASCUNO AI FINI E NEI LIMITI DELLE PROPRIE FUNZIONI.
âś… CARATTERISTICHE DELLA PATENTE
ATTRIBUZIONE E INCREMENTO CREDITI
Crediti iniziali: 30 crediti
Crediti per storicità dell’operatore economico: 30 crediti complessivi così suddivisi:
- fino a 10 crediti, al momento del rilascio sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A.:
- fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente:
- Fino a 5 anni: 0
- Da 5 a 10 anni: 3
- Da 11 a 15 anni: 5
- Da 16 a 20 anni: 8
- Oltre 20 anni: 10.
- così calcolati: 1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni (Esempio: Data di rilascio della patente 1.10.2024, Maturazione 20 crediti aggiuntivi 1.10.2064).
Crediti aggiuntivi: per peculiari attività , investimenti o interventi formativi in materia prevenzionistica fino a 40 crediti così suddivisi:
- fino a 30 crediti per attivitĂ , investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro:
- Possesso di certificazioni di qualitĂ in materia di salute e sicurezza (conformi a UNI EN ISO 45001 certificati da Accredia o da enti di accreditamento aderenti ad accordi IAF MLA).
- Asseverazione del MOG della salute e sicurezza conforme all’art. 30 del D.lgs. 81/08 da Organismo paritetico iscritto al Repertorio dell’art. 51 del D.lgs. 81/08 secondo la norma UNI 11751-1, Parte 1.
- Investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare per lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria, erogata dai soggetti previsti dagli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011, attuativi degli artt. 34 co. 2 e 37 co. 2 del D. Lgs. 81/08. d.
- Possesso da parte delMastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la partecipazione ad addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di sicurezza
- Utilizzo soluzioni tecnologiche avanzate, inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sulla base di protocolli d’intesa, stipulati, anche con l’azienda per singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed eventualmente coinvolgendo l’Inail, oppure in base ad accordi sottoscritti dagli OO.PP.
- Adozione del Documento di Valutazione dei Rischi anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate.
- Almeno 2 visite in cantiere del medico competente affiancato dal RLST o RLS.
- fino a 10 crediti per attività , investimenti, formazione “aggiuntivi”:
- Dimensione dell’organico aziendale;
- Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo rinnovo CCNL Edilizia Artigianato 4/5/2022;
- Possesso dell’attestazione di certificazione SOA di I e II classifica;
- Applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche per appalti e tipologie di lavoro flessibile, certificati (titolo VIII, capo I del D.Lgs. 276/2003);
- AttivitĂ di consulenza e monitoraggio effettuate da OO.PP. di cui al repertorio nazionale con esito positivo;
- Formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
- Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in
organico;
- Possesso dei requisiti reputazionali che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità , e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale (art. 109 del D. Lgs.36/2023)
- Certificazione del regolamento interno delle societĂ cooperative (art. 6 L. 142/2001).
I crediti ulteriori sono attribuiti:
- al momento di presentazione della domanda, se il richiedente ne è già in possesso;
- mediante aggiornamento del punteggio, che avviene allegando preventivamente in via telematica la documentazione attestante il conseguimento del requisito, se è acquisito dopo la presentazione della domanda.
In caso di requisiti costituiti da certificazioni periodiche, l’eventuale perdita determina la sottrazione dei relativi crediti. I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’INL.
Credito minimo per poter esercitare: 15 crediti.
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare. In tal caso, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D.Lgs.81 (Sospensione dell’INL a seguito di riscontro lavoratori irregolari, «finti autonomi» nonché, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro).
âś… DECURTAZIONI DEI CREDITI
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.
I "provvedimenti definitivi" includono principalmente quei provvedimenti giuridici che non sono piĂą soggetti a revisione, opposizione o appello, ovvero che hanno raggiunto uno stato di conclusione finale nel sistema giuridico.
Alcuni esempi:
Sentenze passate in giudicato: Una sentenza passa in giudicato quando scadono i termini per impugnarla (appello, ricorso in cassazione) o quando tutti i gradi di giudizio sono stati esauriti. Ad esempio, una sentenza emessa da un tribunale che sia stata confermata in appello e per la quale non sia stato presentato ricorso in Cassazione entro i termini previsti, diventa definitiva e non può più essere contestata.
Ordinanze-ingiunzione definitive secondo l'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Queste ordinanze sono tipicamente emesse in materie come le sanzioni amministrative. L'articolo 18 stabilisce che se non viene presentato ricorso entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza, questa diventa definitiva.
I provvedimenti definitivi sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalitĂ informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
In fondo alla pagna consuta la tabella di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente đź”˝
âś… SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PATENTE
Nel caso si verifichino infortuni che portano a un decesso o un’inabilità permanente assoluta o parziale l’INL può sospendere in via cautelare la patente fino ad un massimo di 12 mesi. All’impresa è comunque consentito fare ricorso ai sensi di quanto previsto dall’art.14 del Dlgs 81.
âś… RECUPERO DEI CREDITI
Si potranno recuperare fino a 15 crediti attraverso percorsi di formazione concernenti la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti autori di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I – Bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché, ove presenti, da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione.
Il recupero dei crediti sarà possibile anche mediante l’attuazione di uno o più investimenti in materia di prevenzione infortuni, previa valutazione positiva di una commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL.
Rimaniamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo e a seguire verranno emanati ulteriori aggiornamenti.
âś… LA FIGURA DEL MATSRO FORMATORE ARTIGIANO (MFA)
Finalmente attive le procedure, presso le Casse Edili, di riconoscimento della figura di Mastro Formatore Artigiano.
Con il rinnovo contrattuale dell’edilizia del 4 maggio 2022 viene introdotta la figura del Mastro Formatore Artigiano, con l’intento di evidenziare il ruolo formativo dell’imprenditore artigiano edile, nel sistema della formazione continua dei lavoratori dipendenti, in un’ottica di qualificazione del settore e delle imprese artigiane.
Al titolare, socio o collaboratore familiare dell’impresa è riconosciuta la facoltà di contribuire alla formalizzazione del processo formativo dei lavoratori, attraverso il proprio intervento nei percorsi professionalizzanti.
La qualifica di “Mastro Formatore Artigiano” è volontaria, nel rispetto dei seguenti requisiti di base:
- iscrizione da almeno 15 anni continuativi all’albo delle imprese artigiane come imprenditore edile (oppure da almeno 7 anni se in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente)
- possesso degli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza (es. ponteggi, gru, movimenti terra,…)
- essere datore di lavoro da almeno 3 anni, con almeno un dipendente con qualifica non inferiore a O3 in applicazione del CCNL Edilizia
- essere in regola con la normativa sulla sicurezza
- essere in possesso del Durc di regolarità contributiva (Dol) e dei requisiti per l’accesso ai benefici ex art. 29 legge 341/95
- essere in regola con l’ultimo certificato di Congruità (ove richiesto)
- possedere adeguata capacità tecnico – finanziaria – organizzativa.
Con riferimento al successivo accordo del 13 marzo 2023 relativo alla procedura di iscrizione, invece, viene meglio dettagliata l’istruttoria avviata dalla Cassa Edile / Edilcassa (viene precisato che potrà essere richiesto un documento sulla posizione Inail o sull’iscrizione alla gestione artigiana Inps) e la documentazione da presentare per partecipare alla formazione pratica dei propri dipendenti.
Non da ultimo, l’iscrizione all’Albo del Mastri formatori Artigiani sarà riconosciuta con crediti aggiuntivi nel nuovo obbligo di patente a crediti in vigore dal 1° ottobre 2024.
L’istruttoria avviata dalla Cassa Edile/Edilcassa competente è ora a tutti gli effetti in funzione e CNA è pronta a seguirvi nell’iter di iscrizione all’Albo.