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Le informazioni sul Concordato preventivo
Con l’entrata in vigore dal 6 agosto 2024, del decreto correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. n. 108/2024) il quadro normativo relativo al concordato preventivo biennale dovrebbe ritenersi assestato; soprattutto in vista del termine ultimo per aderire previsto al 31 ottobre 2024 (il termine di presentazione del modello dichiarativo 2024 – redditi 2023).
Segue una sintetica disamina del decreto per meglio rappresentare le caratteristiche, invitandovi a contattare la CNA al fine di approfondire la proposta personalizzata, effettuare le ulteriori verifiche necessarie a valutare la convenienza di un’eventuale adesione.
🟠 Ambito soggettivo
Il bacino di potenziali fruitori del concordato è rappresentato dai "contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato" (art. 6 del DLgs. 13/2024).
All'interno dell'ampia categoria sopra definita, il nuovo istituto è riservato a due categorie di contribuenti:
- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il periodo d'imposta 2024.
🟠 Requisiti di accesso
Con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli oggetto di concordato (cioè, il 2023 per i soggetti “solari”), l’art. 10 del D.Lgs 13/2024 prevede che il contribuente, entro il termine per l’accettazione della proposta:
- non deve avere debiti tributari;
- oppure deve aver estinto i debiti tributari o per contributi previdenziali d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni;
- deve svolgere l’attività in Italia.
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fintanto che la rateazione viene rispettata.
E’ necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l’applicazione del concordato preventivo biennale:
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- condanna per un reato tributario commesso in uno degli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- solo per i contribuenti in regime forfetario: inizio attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023);
🟠 Procedura di accesso
La proposta di concordato viene ricavata in sede di compilazione del modello ISA periodo di imposta 2023, al termine di un procedimento disciplinato dagli artt. 8 e 9 del DLgs. 13/2024, sulla base di dati storici presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e di dati correnti comunicati dal contribuente.
Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti che applicano gli ISA, l'accesso al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024.
🟠 Accettazione della proposta
Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato (artt. 12 e 25 del Dlgs. 13/2024).
L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti equiparati) e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) vincola anche i soci e gli associati (art. 12 co. 1 del DLgs. 13/2024).
Nel periodo oggetto di concordato il contribuente è comunque tenuto a:
- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA;
- liquidare l’iva secondo le normali regole;
- calcolare i contributi previdenziali in base al reddito concordato (il contribuente può però versarli in base al reddito effettivo se lo stesso risulta superiore).
🟠 Regime premiale
Ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'IVA, previsti dal regime premiale di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 (tra cui l’esonero dal visto per la compensazione dei crediti iva fino a 70.000 euro annui ed Irpef/Ires ed Irap per 50.000 euro annui)
I periodi d'imposta oggetto di concordato non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/73, tuttavia, anche i soggetti in regime di concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
🟠 Adeguamento della proposta di concordato
Il MEF ha definito i casi particolari in cui si può rivedere il reddito concordato agli articoli 4 e 5 del decreto del 14 giugno 2024.
Ci possono così essere delle circostanze eccezionali determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, che, come conseguenza, provocano la fuoriuscita dal concordato preventivo, a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si verifica:
- eventi calamitosi per i quali è' stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi di natura straordinaria – a titolo esemplificativo – che hanno comportato: danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili o non più idonei all'uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; la liquidazione dell’impresa; la cessione in affitto dell'unica azienda; la sospensione dell’attività ai fini amministrativi comunicata alla camera di commercio.
🟠 Cessazione e decadenza del concordato
Il concordato perde efficacia nel caso in cui:
- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- il soggetto che nei periodi di imposta precedenti applicava gli ISA aderisca al regime forfetario;
- vengano effettuate operazioni straordinarie;
- durante il biennio oggetto di concordato il contribuente dichiari ricavi o compensi superiori a 7.746.853,50 euro (soggetti ISA) o a 150.000,00 euro (contribuenti forfetari);
- sia cessata l'attività.
Si ha la decadenza dal concordato nei seguenti casi:
- accertamento di attività non dichiarate, inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d’imposta oggetto di concordato o a quello precedente;
- presentazione di una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del concordato (2023 per i soggetti “solari”) con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
- mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;
- condanna per reato tributario commesso negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli in cui si applica il concordato preventivo biennale, non estingua i debiti tributari o per contributi previdenziali d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni;
- mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati;
- constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta e/o IVA relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
- violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d’imposta oggetto del concordato;
- sottrazione all’ispezione ed alla verifica di documenti contabili obbligatori;
- omessa installazione o manomissione dei registratori telematici, nei periodi d’imposta oggetto del concordato.
Gli uffici territoriali di CNA Lario Brianza e Varese restano a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Per maggiori informazioni contatta l'Ufficio fiscale Cna della tua zona:
Varese
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