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Green pass obbligatorio per il ristorante
Il Governo ha licenziato il decreto legge che disciplina l’uso e la validità del certificato verde Covid il cui possesso sarà vincolante nei locali dove si consuma al tavolo (quindi anche nei bar, ma non al bancone), per cinema e teatro, per eventi, competizioni sportive, piscine, palestre, fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco, concorsi, centri sociali, musei etc. Si farà accordo con le farmacie per tamponi rapidi a prezzi contenuti. Stato emergenza prorogato al 31 dicembre.
Queste misure cautelative prese a fine luglio, fanno presupporre che avremo un autunno fortemente a rischio di aumento contagi, quindi vanno lette come un impegno ulteriore PER NON CHIUDERE PIU’. Nel documento inviato al CTS a febbraio scorso avevamo proposto che gli operatori della ristorazione fossero inseriti fra le categorie prioritarie della campagna di vaccinazione, e per operatori non intendevano certo solo i titolari. Perché il principio da cui partiva la richiesta era di non chiudere e quindi restiamo coerenti.
Informazione per gli operatori
Sintesi delle principali misure contenute nel decreto approvato sulla base della bozza del testo circolata in allegato
• Green pass obbligatorio dal 6 agosto (basterà anche la prima dose di vaccino) per tutti i cittadini che hanno più di 12 anni* nei ristoranti al chiuso, e nei locali dove si consuma al tavolo (quindi anche nei bar, ma non al bancone), per assistere agli spettacoli al cinema e a teatro, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per andare nelle piscine, nelle palestre, ma anche a fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco, partecipazione a concorsi, centri sociali, musei.
- Il green pass avrà validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione del vaccino ( anche dalla prima dose del vaccino che avrà validità fino alla data della 2^ dose), la validità delle certificazioni verdi COVID -19 di avvenuta vaccinazione è pari a 9 mesi dal completamento del ciclo
- a seguito di un tampone eseguito entro le 48 ore precedenti
- per guarigione dal Covid avvenuta nei sei mesi precedenti.
- Per quanto riguarda i tamponi verrà definito un protocollo d'intesa con le farmacie per la somministrazione di tamponi rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.
A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività e quindi anche al personale che lavora nelle strutture per cui è fatto obbligo il green pass (art.9bis). D’altronde se si considera il Piano Vaccinale, i soggetti che ad oggi non hanno fatto la vaccinazione sono una minoranza, ad oggi sono 63.879.391 il Totale delle somministrazioni, di cui 29.006.660 pari al 53,71 % della popolazione over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale. Quindi la popolazione italiana di riferimento per il piano vaccini ( il montante) ammonta complessivamente a 54.006.070 cittadini. A questi dati vanno sommati coloro che hanno contratto il COVID.
*cittadini che hanno più di 12 anni*
Tra i vaccini al momento autorizzati in Italia e in Europa, Comirnaty (BionNtech/Pfizer) è l’unico che attualmente può essere somministrato al di sotto dei 18 anni di età (a partire dai 12 anni di età).
Il 28 maggio 2021 l'Agenzia europea dei medicinali (EMA) ha raccomandato di concedere un'estensione di indicazione per Comirnaty, vaccino anti-COVID-19 (BioNTech/Pfizer), in modo da includere l’uso nei bambini e adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni. Il vaccino era già approvato per gli adulti e gli adolescenti a partire dai 16 anni di età.
Il 31 maggio la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha accolto pienamente il parere espresso dall’EMA ed ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni. Secondo la CTS, infatti, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età.
L’EMA, così come le altre agenzie internazionali, attendono ulteriori studi per poter autorizzare la vaccinazione sulla popolazione pediatrica per altri vaccini.
Leggi
- Circolare 4 giugno 2021 - Estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni.
- Comunicato AIFA.
Suggerimenti
Dato che le Linee Guida della Conferenza Regioni per gli esercizi che somministrano pasti, raccomandano l’accesso tramite prenotazione e che va conservato l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni, questo elenco può essere utile per evidenziare i clienti in possesso di GREEN PASS con controllo del periodo di validità. In questo modo ( laddove la clientela è abituale) si può limitare la verifica solo ai nuovi clienti.
Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Le Zone
• Nuovi parametri per passaggio colore: se si arriverà contemporaneamente al 10% delle terapie intensive ed al 15% delle ospedalizzazioni di area medica per Covid, una regione passerà dalla zona bianca a quella gialla. Per la zona arancione si dovrà superare il 20% delle terapie intensive e il 30% dei posti di area medica, mentre per la per zona rossa il 30% delle terapie intensive e il 40% dei posti di area medica.
Queste in dettaglio le nuove indicazioni del decreto per il passaggio di colore:
⚪ 'Zona bianca': le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;
🟡 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);
2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a):
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;
🟠'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);
🔴 'Zona rossa': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento; 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.”.