Green pass

NEWS

Green pass: cosa si deve fare in azienda dal 15 ottobre

DATA
08.10.2021
Devono essere in possesso di Green Pass anche tutti i soggetti che accedono a luoghi lavorativi

Dal 15 Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021 a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Cos'è il green pass  come si ottiene?

La Certificazione verde COVID-19 - EU Digital COVID certificate (GREEN PASS) è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.

Per ottenere il GREEN PASS è necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  1. Aver fatto la vaccinazione anti COVID
  2. Essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
  3. Risultare negativi al test molecolare eseguiti nelle ultime 48 ore

Mentre la durata del GREEN PASS nel caso numero 1 è di un anno e nel caso 2 è di 6 mesi, nel caso numero 3 (tampone) la durata è di sole 48 ore a partire dalla data e ora della sua effettuazione.

Cosa dice il nuovo Decreto?

Secondo quanto indicato nel Decreto Legge 127 del 21/09/21 dal 15 Ottobre del 2021 e sino al 31/12/2021 chiunque svolge un’attività lavorativa deve, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui la predetta attività è svolta, possedere e esibire, su richiesta, il GREEN PASS.

Devono essere in possesso di Green Pass anche tutti i soggetti che accedono a luoghi lavorativi (fornitori, lavoratori autonomi, professionisti che svolgono la loro attività all’interno del luogo di lavoro). 

Sono esentati da questo obbligo solamente coloro che risultano esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica e tale certificazione verrà sottoposta all’attenzione del Medico Competente al fine di valutarne la congruità.

Procedure e modalità operative

I datori di lavoro devono definire le modalità di effettuazione dei controlli dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021 e sempre entro il 15 ottobre, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, che potranno essere anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

A questo proposito, laFAQ pubblicata dal Governo chiarisce che le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale non potranno incorrere in sanzioni, nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass. Ciò vale a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi di cui all’allegato 4, come previsto dal decreto-legge n. 127/2021.

Per le aziende più strutturate potrebbe essere utile redigere un registro del solo numero dei controlli effettuati con eventuale riferimento all’ufficio/reparto di riferimento e con data e firma del verificatore, senza riportare alcun nominativo quindi nel rispetto delle disposizioni a tutela dei dati personali. Sono previste sanzioni amministrative (da € 400 a € 1000) per il datore di lavoro che non adotta misure organizzative e per chi accede al luogo di lavoro privo di Certificazione verde.

Eccezioni 

  • L’obbligo della richiesta della certificazione GREEN PASS non si applica ai propri clienti come chiarito nelle FAQ del Governo ( ovviamente ad esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al chiuso e con consumo al tavolo che già dal mese di agosto hanno tale obbligo di richiesta ai propri clienti).
  • Liberi professionisti e titolari di impresa individuale, privi di dipendenti e collaboratori anche esterni, si ritiene, salvo diversa disposizione, che non siano soggetti agli obblighi di verifica del green pass. Resta inteso che, come confermato anche nella FAQ del Governo, tali soggetti sono sottoposti a verifica nel caso in cui accedano a luoghi lavorativi, pubblici o privati, di terzi.

LEGGI LE FAQ DEL GOVERNO

SERVIZIO SICUREZZA

PER LE IMPRESE CHE GIA' SI SONO AFFIDATE A CNA PER IL PROTOCOLLO COVID, L'INTEGRAZIONE DEL FASCICOLO GREEN PASS E' GRATUITA E SI PUO' RICHIEDERE ALL'UFFICIO AMBIENTE-SICUREZZA.

 

L'INTEGRAZIONE COMPRENDE:

  1. Cartello Informativo
  2. Facsimile di delega
  3. Manuale per verificatori
  4. Procedure modalità operative 

PER RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE INVIARE UNA MAIL A alberto.novati@cnalariobrianza.it

PER TUTTE LE ALTRE IMPRESE, CNA HA PREDISPOSTO UN SERVIZIO DI ASSISTENZA A PARTIRE DA 190 € CHE COMPRENDE 

  1. Protocollo Covid-19 aggiornato
  2. Procedura "Green Pass"

SERVIZIO PRIVACY

La consultazione del Green Pass determina un trattamento dati tale per cui l’azienda è tenuta ad elaborare e fornire l’apposita documentazione privacy e al tassativo rispetto di alcune regole imposte dal Garante della Privacy e dalla normativa privacy.

Per ottenere il PACCHETTO PRIVACY GREEN PASS e adeguare la Tua azienda alla normativa privacy contatta l’Ufficio Privacy di CNA Lario Brianza

Telefono     031-27.64.439
E-Mail          privacy@cnalariobrianza.it