Contributi decreto sostegni

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Decreto Sostegni: domande di contributo a partire dal 30 marzo

DATA
24.03.2021
Cna approva il superamento dell'attribuzione con codice ateco ma giudica ancora troppo restrittivo il calo del fatturato di almeno il 30%

Dal 30 marzo al 28 maggio 2021 sarà possibile inviare telematicamente la domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto disposto dall’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021 n.41; a stabilirlo il provvedimento 77923/2021 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate ieri 23 marzo 2021.

Sul provvedimento Cna esprime ancora qualche dubbio. 
Sono ancora troppe, infatti, le imprese escluse dai contributi a fondo perduto con il decreto sostegni che accoglie parzialmente le indicazioni della CNA in merito alla necessità di modifica dei meccanismi per erogare gli indennizzi.
Siamo soddisfatti di aver ottenuto il superamento della ripartizione dei contributi per CODICI ATECO, tuttavia aver mantenuto una soglia per poter accedere ai benefici, rappresenta una discriminazione nei confronti di migliaia di attività economiche che lo scorso anno hanno subito pesanti cadute del fatturato pur al di sotto del 30% e non percepiranno alcun ristoro. CNA invita il Governo a introdurre un meccanismo che preveda la progressiva riduzione del contributo in relazione all’andamento del fatturato e confida che in occasione della presentazione del Documento di Economia e Finanza sia definito un ulteriore scostamento di bilancio.

COSA PREVEDE IL DECRETO SOSTEGNI

Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti titolari di partita IVA che: svolgono attività d’impresa, arte o professione, enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

A CHI SPETTA:

  1. Il contributo spetta ai soggetti con un ammontare di compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a 10 milioni di euro.
  2.  il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 % rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta d’ufficio.

Esempio

  Un soggetto ha avuto   il seguente fatturato annuo:

  • Anno 2019  fatturato 180,000  per cui un fatturato mensile di 15000 euro (180.000/12)
  • Anno 2020 fatturato 96.000 per cui un fatturato  mensile di 8000 euro ()6.000/12)

Il fatturato mensile  del 2020 è inferiore  al 30% del fatturato mensile  del 2019

( 15.000-8000)x 100 /15000 =    diminuzione del fatturato pari al 46,66%

Pertanto   il soggetto ha  diritto al contributo.

COME CALCOLARE IL CONTRIBUTO:

L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

  1. 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
  2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  4. 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  5. 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

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