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Da luglio arriva l'assegno famigliare per gli autonomi
Finalmente dopo anni di richieste e pressioni per l'introduzione dell'assegno famigliare anche per i lavoratori autonomi, la richiesta è stata accolta!
Dal 1° gennaio 2022 anche i lavoratori autonomi potranno accedere agli strumenti di aiuto alle famiglie dai quali erano stati esclusi per i figli fino a 21 anni.
Nel frattempo il Governo ha previsto una misura transitoria, valida dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, in attesa dell'entrata in regime dell'assegno unico e universale esclusivamente per i figli minori.
Si tratta per ora di un assegno ponte per sei mesi per le famiglie dei titolari di partita Iva con figli da 0 a 18 anni, a cadenza mensile calcolato in base all’Isee ed al numero dei figli minorenni.
CHI NE HA DIRITTO:
I nuclei famigliari che non abbiano diritto all'ANF (Assegno Nucleo famigliare) con riferimento al reddito (ISEE) e al numero di figli
IMPORTI:
L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore (da 0 a 18 anni) in base al numero dei figli e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE. Gli importi si riducono al crescere del valore dell'ISEE con un minimo di 30 € fino a un massimo di 217,8 € al mese per ciascun figlio minore.
- se nel ncleo sono presenti più di 2 figli minori, l'importo unitario per ciascuno viene maggiorato del 30%
- per ciascun figlio minore con disabilità gli imprti sono maggiorati di 50 €.
ESEMPIO: per un nucleo famigliare costituito da due genitori e due figli, di cui uno disabile, con un ISEE di importo compreso tra 31.700,01 e 31.800 €, l'assegno temporaneo mensile sarà pari a 145,40 € (47,70 x 2 +50 €).
Al superamento della soglia di reddito di 50.000 € non spetta alcun assegno.
IN FONDO ALL'ARTICOLO CONSULTA LA TABELLA CON GLI IMPORTI
DOMANDA:
L'assegno temporaneo è corrisposto dall'Inps a cui deve essere presentata a partire dal 1° luglio domanda telematica con modalità non ancora definite ma attese entro la fine di giugno.
MODALITA' DI EROGAZIONE:
L'assegno temporaneo viene erogato dal'Inps mediante accredito su IBAN del richiedente, ovvero mediante bonifico domiciliato.
TRATTAMENTO FISCALE:
L'assegno temporaneo non concorre alla formazione del reddito.
COMPATIBILITA':
E' compatibile con le seguenti misure che rimangono in vigore fino al 31/12/2021:
- detrazioni fiscali per figli a carico
- reddito di cittadinanza
- altre misure in denaro a favoe di figli a carico erogate dae Regioni
- assegno nuclei famiglari con almeno 3 figli minori
- assegno di natalità o bonus bebè
- premio alla nascita
- fondo di sostegno alla natalità
- assegni famigliari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni famigliari di cui al DPR 797/1955.
Cna gratuitamente potrà presentare le domande per i propri associati in regola con l'iscrizione 2021 a partire dal 1° settembre 2021 fino al 25 settembre 2021
in forma gratuita sarà anche predisposta dal caf cna la dichiarazione per ottenere il valore ISEE.
A tale proposito di seguito si trova l'elenco dei documenti che obbligatoriamente devono essere preparati per l'elaborazione della dichiarazione ISEE e della domanda all'Inps di "Assegno ponte".