Credito d’imposta pubblicità: aggiornato il modello

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Credito d’imposta pubblicità: aggiornato il modello

DATA
04.03.2021
Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa

Da lunedì 1° marzo e fino al 31 marzo, si potrà presentare la comunicazione che consente la “prenotazione” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare nel 2021, con il modello aggiornato il 24 febbraio con le relative istruzioni, pubblicati sia sul sito internet dell’agenzia delle Entrate, sia su quello del dipartimento per l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le modifiche della legge di Bilancio
Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.


Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, della legge 178/2020) ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.


Solo per questi ultimi investimenti , pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina contenuta nell’articolo 57-bis del Dl 50/2017: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.