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Edilizia e Bonus casa: dal 27 maggio obbligo di applicazione del CCNL
Dal 27 maggio per fruire del superbonus 110% e dei bonus casa ordinari sarà necessario che i lavori siano eseguiti da imprese che applicano i CCNL dell’edilizia siglati dalle associazioni sindacali più rappresentative.
Le novità introdotte dall'art. 28-quater del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) recante “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro” prevedono chei benefici fiscali legati ai bonus edilizi saranno fruibili, per i lavori individuati dall’allegato X del decreto legislativo n. 81/2008 di importo superiore a 70.000 euro, a patto che l’impresa applichi i contratti collettivi del settore edile stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative e questo sarà uno degli aspetti da verificare per il professionista chiamato ad apporre il visto di conformità.
Il CCNL applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'agenzia delle Entrate verificherà l'effettiva applicazione del contratto collettivo attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Inps e le Casse edili.
Le indicazioni si applicheranno non soltanto in caso di appalto ma anche di subappalto, i subappaltatori devono infatti garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto prescelto dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest'ultimo garantito.
Questi i bonus fiscali su cui si applicheranno le disposizioni dell’art. 28-quater:
- all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, il superbonus 110%;
- all'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, il bonus per eliminare le barriere architettoniche;
- all'art. 120 del D.L. n. 34/2020, adeguamento degli ambienti di lavoro;
- all'art 121 del D.L. n. 34/2020, quindi tutti quelli indicati al comma 2:
- art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e c) del d.P.R. n. 917/1986 - recupero del patrimonio edilizio;
- art. 14 del D.L. n. 63/2013, ecobonus ordinario;
- art. 16 del D.L. n. 63/2013, sismabonus ordinario;
- art. 1, commi 219 e 220 della Legge n. 160/2019, bonus facciate;
- art. 16-bis, comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 917/1986, installazione di impianti fotovoltaici;
- art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, bonus mobili (immaginiamo che le spese dei mobili si vadano ad aggiungere a quelle della ristrutturazione per determinare l'importo di 70.000 euro ma la norma è molto poco chiara);
- art. 1, comma 12, della Legge n. 205/2017, bonus verde;
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Alice Cigardi
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